Anomalie e split payment: l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza alle imprese

Posted By Antonio Alivesi on Dic 1, 2017 | 0 comments


Scadenze, aggiornamenti e proroghe. Si muovono le acque sul fronte fiscale e arriva qualche chiarimento utile. A cominciare da quello che consente ai contribuenti ai quali nei mesi scorsi era arrivata una lettera con la segnalazione di anomalie sui redditi del periodo d’imposta 2013, di correggere gli errori o fornire chiarimenti all’Agenzia delle Entrate fino al 31 dicembre, così da evitare l’accertamento.

Il termine di fine anno, entro il quale valutare le potenziali incongruenze nella propria posizione fiscale, riguarda le comunicazioni inviate via Pec o tramite posta ordinaria a maggio, giugno e settembre di quest’anno a circa 300mila persone titolari di varie tipologie di reddito percepite nel corso del 2013.

L’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza anche in merito alle nuove regole in materia di split payment introdotte dalla manovra correttiva 2017 che, di fatto, ha modificato la disciplina della scissione dei pagamenti, con riferimento alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal primo luglio 2017.

Il grosso delle novità riguardano, nello specifico, l’estensione del meccanismo della scissione dei pagamenti alle operazioni eseguite nei confronti delle Pa destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria, le società controllate da Pa centrali o locali, e le società quotate all’indice Ftse Mib. Cambia anche l’applicazione dello split payment ai compensi per prestazioni di servizi rese dai professionisti. Chi, pur dovendo applicare lo split payment, ha emesso erroneamente fatture in regime ordinario dopo il primo luglio 2017 e fino alla pubblicazione della circolare 27/E non dovranno effettuare alcuna variazione, sempre che l’imposta sia stata assolta.

Da ora in poi, inveve, i fornitori dovranno regolarizzare le fatture emesse con erronea applicazione dell’Iva ordinaria, o erronea indicazione della scissione dei pagamenti, emettendo una nota di variazione e un nuovo documento contabile.

Infine, per introdurre migliori forme di comunicazione tra amministrazione fiscale e contribuente, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia ha chiarito le modalità tramite le quali vengono messe a disposizioni di specifici contribuenti soggetti passivi Iva, le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati dall’Agenzia stessa, dai contribuenti e dai loro clienti soggetti passivi Iva, da cui risulterebbe che gli stessi abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito. L’Agenzia  trasmette una comunicazione agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata. Il contribuente più comunque consultare comunicazione e relative informazioni di dettaglio nell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate, il cosiddetto “Cassetto fiscale”.

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