BONUS FACCIATE

Posted By Daniela Montalbano on Feb 23, 2020 | 0 comments


Anche le imprese hanno diritto al “bonus facciate”. Qui le ultime novità…
E’ stato introdotto con l’ultima legge di bilancio, e rappresenta uno strumento particolarmente appetibile sia per le imprese che per i cittadini. Con la circolare n. 2 del 14 febbraio 2020, l’Agenzia delle entrate ha comunicato alcune precisazioni per poter applicare il “bonus facciate” (l’agevolazione fiscale, che consiste in una detrazione Irpef e Ires, è nella misura del 90% delle spese documentate) chiarendo beneficiari, modalità e tempi di pagamento, tipologia degli interventi interessati.

Bonus facciate per tutti, ma non proprioNon solo per i contribuenti, residenti e non residenti, ma anche per i soggetti che conseguono reddito di impresa (persone fisiche, società di persone e società di capitali), gli esercenti di arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, società semplici, associazioni tra professionisti. Il bonus non spetta, invece, a chi è sprovvisto di un titolo di detenzione dell’immobile regolarmente registrato, anche se provvede alla successiva regolarizzazione.
Anche per immobili locatiRicordiamo che l’agevolazione interessa tanto l’immobile di proprietà (anche nel caso si parli di nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento come usufrutto, uso, abitazione o superficie) quanto l’immobile con contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato a patto che sia regolarmente registrato.


Per le imprese vale il “criterio di competenza”Per quanto riguarda le persone fisiche, sono ammessi alla detrazione anche i lavori iniziati nel 2019, per le spese pagate nel 2020. Inoltre, per le persone fisiche – compresi gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali – si deve fare riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi. Nel caso il bonus venga utilizzato da imprese individuali, società ed enti commerciali, vale il “criterio di competenza” in base al quale sono detraibili le spese relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e dalla data dei pagamenti.

Modalità di pagamento: bonifico bancario o postale solo per le persone fisichePer chi non ha reddito di impresa, il pagamento deve avvenire con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. I titolari di reddito di impresa (Ires), al contrario, non sono tenuti a pagare con bonifico bancario o postale, perché il momento di effettivo pagamento non ha rilevanza per questa tipologia di reddito.

Zona A, B o C?Questa è una fra le criticità che ha dovuto affrontare il “bonus facciate”. L’ubicazione dell’edificio ammesso all’agevolazione, infatti, è fondamentale ed è un problema che accomuna sia le facciate esterne degli edifici condominiali e sia quelle dell’abitazione con un unico proprietario. In Italia, infatti, ci sono Comuni che – per esempio in Lombardia e Liguria – non usano più le definizioni di zona A, B e C (sostituite da sigle che definisco l’ambito storico, quello residenziale e quello di trasformazione), mentre in Puglia e Sicilia alcune amministrazioni comunali hanno mantenuto questa distinzione.

Il campo si è esteso ma ha anche complicato la valutazione corretta di quelle zone che danno diritto alla certificazione per l’applicazione del “bonus facciate”. Infatti, il rimborso del 90% delle spese effettuate ai avrà solo nelle zone A e B, rispettivamente centri storici e aree totalmente o parzialmente edificate, indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968, o comunque in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.