Cambio gomme? No, grazie. Se ne riparla dopo il 3 maggio

Posted By Daniela Montalbano on Apr 22, 2020 | 0 comments


Cambio gomme? No, grazie. La domanda interessa tanto gli automobilisti quanto i professionisti del settore. E qualche chiarimento è d’obbligo, perché la scadenza del cambio degli pneumatici invernali, con quelli adatti alla bella stagione, è fissata al 15 maggio 2020. E qui nascono i primi problemi: il lockdown scade il 3 maggio, quindi a disposizione per i clienti ci saranno solo 12 giorni per fissare un appuntamento e correre dal gommista. Ma solo se le limitazioni agli spostamenti, che in alcune regioni potrebbero essere estese nel tempo, verranno eliminate.  Confartigianato Autoriparazione, con altre associazioni del settore, ha chiarito tutti i dubbi rispondendo ad alcune fra le domande che stanno interessando imprenditori e automobilisti.

GLI AUTOMOBILISTI – Recarsi dal gommista per montare le gomme estive al posto delle invernali, rientra tra le motivazioni ammesse per giustificare lo spostamento dalla mia abitazione?
No. Come prevede il Dpcm 10 aprile 2020, dobbiamo “restare a casa”. Ad eccezione di coloro i quali abbiano comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, per i quali è possibile effettuare lo spostamento dal proprio domicilio. Tali soggetti, in grado di fornire comprovata motivazione al loro spostamento, possono utilizzare il loro veicolo deve rispettare le norme del Codice della Strada, ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014 che disciplina il cambio stagionale dei pneumatici. Dunque, il cambio gomme non è una situazione di necessità. Nel caso in cui i clienti non dovessero riuscire a perfezionare il cambio entro il 15 maggio, i gommisti di Confartigianato e delle altre associazioni chiederanno al Governo una proroga eccezionale.

I GOMMISTI
Posso continuare a rimanere aperto? E se sì, a quali condizioni?
Sì. L’attività di manutenzione, autoriparazione e vendita al dettaglio di parti ed accessori per autoveicoli rientra tra quelle ritenute essenziali, e come tale può essere esercitata compresa quella del gommista. Per poter svolgere tale attività, è necessario rispettare le misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro contenute nel protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.
Devo adottare misure di sicurezza particolari nei confronti di miei clienti?
Sì. E’ necessario rispettare alcune regole di carattere generale, come la distanza di almeno un metro, tenendo conto che gli ingressi nell’esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. Si raccomanda l’applicazione delle misure di sicurezza di cui all’allegato 5 del Dpcm 10 aprile 2020. Di conseguenza, è fortemente consigliato operare per appuntamento.
Posso chiamare i miei clienti che hanno montato pneumatici invernali e condividere un appuntamento per il cambio gomme?
No. Sono i clienti, che dispongono dei requisiti per poter effettuare lo spostamento dal loro domicilio, che possono contattare la rivendita per organizzare il cambio gomme. In tale caso, il gommista dovrà prevedere un appuntamento che consenta di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dal DPCM 10 aprile 2020.

L’OFFICINA MOBILE
Posso effettuare il montaggio e smontaggio delle gomme invernali presso il domicilio del cliente?
Innanzitutto, occorre verificare se il soggetto dispone dei codici Ateco autorizzati per la manutenzione e riparazione dei veicoli. Inoltre va considerato il principio ispiratore delle norme di restrizione Covid-19, che impone a tutte le persone di stare a casa. Infine, il Dpcm 10 aprile 2020 e le normative precedenti vietano il commercio di ambulanti. Detto questo, non si ritiene che l’officina mobile sia conforme alla normativa di riferimento, a meno che il soggetto cliente non rientri nelle fattispecie per le quali sono ammesse deroghe.

Submit a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *