COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Posted By Daniela Montalbano on Ott 27, 2020 | 0 comments


La presente per informarvi che con la circolare n. 122/2020 l’INPS ha fornito le istruzioni in merito all’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggio – c.d. DECONTRIBUZIONE SUD – consistente in un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati.


L’agevolazione spetta dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 in riferimento a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi.


1) DATORI DI LAVORO INTERESSATIPossono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e di quello domestico, a condizione che la prestazione lavorativa sia svolta in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
2) MISURA DELL’INCENTIVO – Il beneficio:è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, senza previsione di alcun massimale, sia individuale che mensile;è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previsti dalla normativa vigente (ad esempio, l’esonero strutturale per l’assunzione di under 35 di cui alla L. 205/2017);spetta per il periodo intercorrente tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2020, ma la fruizione può essere sospesa in caso di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, quindi, il differimento temporale della fruizione del beneficio.
3) CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DELL’ESONERO – L’esonero spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato – con esclusione del lavoro agricolo e di quello domestico – sia in corso sia instaurati nel periodo 1° ottobre – 31 dicembre, a condizione che sia rispettato il requisito geografica di svolgimento della prestazione lavorativa.
Dal momento che l’agevolazione non ha natura di incentivo all’assunzione, per la sua fruizione non trovano applicazione i principi generali di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 151/2015 ma solo le condizioni fissate dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 (possesso del DURC, rispetto delle norme fondamentali in materia di condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, rispetto degli accordi e contratti collettivi, anche di secondo livello).
4) AMMISSIONE ALL’INCENTIVO – I datori di lavoro interessati dovranno esporre, a partire dal flusso UniEmens di competenza Ottobre 2020, i lavoratori per i quali spetta l’esonero, indicando nell’elemento <TipoIncentivo> il codice “ACAS”.


Vi ricordiamo che gli uffici dell’Associazione sono a disposizione.