CONTRATTI A TERMINE – da oggi cambia tutto e ritornano le causali

Posted By Antonio Alivesi on Nov 6, 2018 | 0 comments


Note papers with printed word JOB hanging on clothes rope. Getting a job, unemployment issue.

È entrato in vigore il 14 luglio scorso ma è da oggi, giovedì 1° novembre, che il Decreto Dignità inizia a far sentire i suoi effetti, soprattutto sulle piccole e medie imprese e, ancor più nello specifico, sui contratti a termine che le Pmi andranno a sottoscrivere da questo momento in poi.

I contratti firmati dal 14 luglio, infatti, potranno continuare ad avere una durata temporale di 36 mesi con la possibilità di usufruire di 5 proroghe complessive, senza causale.

ASSUNZIONI: CAMBIANO LE REGOLE
Per tutte le altre tipologie contrattuali a tempo determinato, invece, scattano le nuove disposizioni, che prevedono una durata massima di dodici mesi del contratto a termine senza indicazione di una causale specifica. Qualora il contratto abbia una durata superiore, ma fino ad un massimo di 24 mesi, andranno dichiarate specifiche motivazioni come ad esempio sostituzioni di maternità o di lavoratori assenti per specifiche ragioni. Tra le giustificazioni, sono previste anche motivazioni legati ai picchi di produzione non programmabili o ad esigenze imprevedibili e impreviste di carattere temporaneo e di natura straordinaria.

Per essere ancora più chiari: se fino al 13 luglio 2018, un contratto a termine era stipulabile per una durata massima di 36 mesi, dal 14 luglio la possibilità di assunzione si ferma a 12 mesi. Superato l’anno, e comunque entro i 24 mesi (pena la conversione del contratto in un tempo indeterminato), il titolare sarà obbligato ad indicare la causale, necessaria anche per la proroga di un rapporto a termine in corso che faccia superare la durata complessiva di 12 mesi.

Per stabilire se ricorra l’obbligo di causale, ha fatto sapere il ministero, si deve tener conto della durata complessiva dei rapporti a termine tra il datore di lavoro e l’occupato, considerando sia quelli conclusi che quello che s’intende prorogare. Ad esempio, se s’intende prorogare di 8 mesi un rapporto di 9 mesi, occorre la causale anche se la proroga interviene quando il rapporto non ha ancora superato i 12 mesi (dato che, complessivamente, la durata supererà l’anno).

IN SINTESI: LE NUOVE TEMPISTICHE DA RICORDARE

24 mesi: durata massima di tutti i rapporti intercorsi con il medesimo datore di lavoro per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, in luogo del precedente limite del Jobs Act pari a 36 mesi;

4 proroghe: non saranno possibili più di quattro proroghe nell’arco di 24 mesi, invece delle 5 imposte dal vecchio regime;

12 mesi: trascorso un anno, sia per effetto di un unico contratto che di una o più proroghe, il rapporto dev’essere giustificato da apposite esigenze aziendali (esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; esigenze sostitutive di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria)

L’omissione delle causali comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

LE GIORNATE SONO IMPORTANTI
Si ricorda inoltre che, per poter ricorrere al rinnovo, è necessario che tra la scadenza di un contratto a tempo determinato e il successivo sia rispettato un intervallo di tempo di 10 giorni se il contratto precedente aveva durata inferiore ai 6 mesi o di 20 giorni se il contratto precedente aveva durata superiore ai sei mesi.

Più rigoroso anche il passaggio da somministrazione a contratto a termine: per impedire, infatti, che a un rapporto di dodici mesi in somministrazione possa seguirne uno di dodici mesi regolato da un contratto a termine, viene considerato il secondo rapporto come un rinnovo e viene pertanto prescritta l’individuazione della causale.

ADDIZIONALE DELL’1,4% RISPETTO AI CONTRATTI A TERMINE
Per i contratti di lavoro a tempo determinato è stata inoltre introdotta una addizionale dell’1.4% rispetto ai contratti a tempo indeterminato; a questa va aggiunto lo 0,5% dopo i 12 mesi.

Dati per assunti i limiti di durata già indicati, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato si parla di proroga di fatto. Il datore di lavoro dovrà in questo caso corrispondere una retribuzione maggiorata per ogni giorno di proroga di fatto. La maggiorazione è pari al 20% fino al decimo giorno successivo e al 40% per ciascun giorno ulteriore.

Se la proroga di fatto si protrae oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, oppure oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

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