FATTURAZIONE ELETTRONICA, LA POSSIBILITÀ DI TRASMETTERE LE FE SUCCESSIVAMENTE ALLA LORO DATA DI EMISSIONE DEVE ESSERE AMMESSA A REGIME

Posted By Antonio Alivesi on Lug 25, 2018 | 0 comments


Confartigianato dopo l’emanazione della Circolare n. 13 del 2 luglio 2018 interviene nei confronti del Direttore dell’Agenzia

 Confartigianato, nell’ambito di R.E TE. Imprese Italia, è intervenuta nei confronti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per richiedere che la non sanzionabilità (riconosciuta al par. 1.5 della Circolare n. 13 del 2018) nei casi in cui la trasmissione della e-fattura al Sistema di Interscambio avvenga oltre le ore 24 del giorno dell’emissione, sia garantita a regime e non solo nella prima fase di avvio della fatturazione elettronica.

In particolare, valorizzando i contenuti dell’interpretazione fornita dall’Agenzia (la violazione è derubricata a meramente formale) è stato richiesto di rivedere la posizione espressa dall’Agenzia in quanto la non punibilità è correttamente motivata con il fatto che la violazione commessa non arreca pregiudizio ai controlli e al versamento dei tributi.

Sulla base di tali considerazioni è stato sollecitato un riesaminare della problematica per giungere al riconoscimento, a regime, della non sanzionabilità, nei casi di lieve ritardo della trasmissione della fattura elettronica purchè il tributo sia stato regolarmente liquidato.