Prorogato lo stato di emergenza da Coronavirus fino al 31 gennaio 2021

Posted By Daniela Montalbano on Ott 9, 2020 | 0 comments


Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 gennaio 2021 in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS). La decisione è stata presa il 7 ottobre 2020 vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico.

La proroga dello stato di emergenza

Nella nota pubblicata sul sito del Governo si legge che il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri “introduce misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19” per la continuità operativa del sistema di allerta, nonché in attuazione della direttiva dell’Unione europea del 3 giugno 2020.

Il testo, come anticipato, proroga al 31 gennaio 2021 le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il Governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del Coronavirus. In relazione all’andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili.

In attesa dell’adozione del primo Dpcm successivo all’introduzione delle nuove norme, e comunque fino al 15 ottobre 2020, viene prorogata la vigenza del Dpcm del 7 settembre 2020.

Le nuove misure contro il contagio da Coronavirus

Mascherine anche all’aperto: obblighi ed eccezioni

Nel decreto del 7 ottobre si introduce l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e si ampliano le circostanze che prevedono l’obbligo di indossarli. Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), i dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto. Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso sia all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Da tali obblighi restano esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. Inoltre, l’uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell’attività sportiva.

Le linee guida per le attività economiche

Sono inoltre fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Ciò significa che nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza. Al contempo, sono fatte salve le linee guida per il consumo di cibi e bevande.

Il testo proroga, inoltre, al 31 ottobre 2020 i termini per l’invio delle domande relativi ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria collegati all’emergenza Covid-19.

Le deroghe regionali

Il decreto interviene anche sulla facoltà delle Regioni di introdurre misure in deroga rispetto a quelle previste a livello nazionale, in attesa dell’adozione dei Dpcm. Si prevede che le Regioni, nei limiti delle proprie competenze regionali, possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai Dpcm, anche ampliative, introducendo in tale ultimo caso la previsione della necessaria intesa con il Ministro della salute.

L’applicazione Immuni

Sempre ai fini del contenimento del contagio, previa valutazione dell’impatto ai sensi delle norme europee sulla privacy, si prevede l’interoperabilità dell’applicazione “Immuni” con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell’Unione europea e si estende il periodo di utilizzo dell’applicazione “Immuni”.