REGISTRATORI TELEMATICI: UN EMENDAMENTO AL DL “CRESCITA” APRE UNO SPIRAGLIO PER UNA MORATORIA DI SEI MESI – Confartigianato scrive all’Agenzia per sollecitare una rapida interpretazione dell’emendamento

Posted By Daniela Montalbano on Giu 26, 2019 | 0 comments


Dal prossimo 1° luglio scatta l’obbligo, per una cospicua platea di soggetti, di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Oltre a giungere dalle associazioni territoriali segnalazioni di difficoltà in merito all’installazione del registratore telematico, sono emerse criticità in ordine alla gestione, tramite registratore telematico, delle particolarità connesse alla disciplina del momento di rilascio del documento commerciale che, nei fatti, sostituirà la ricevuta fiscale.
Le problematiche nascono, principalmente, dai numerosi provvedimenti che nel corso degli anni si sono susseguiti in merito alla certificazione delle prestazioni di servizi tramite ricevute fiscali e alla necessità di dover “adattare” gli stessi al nuovo adempimento. Ci si riferisce, in particolare, all’obbligo di rilascio del documento commerciale, unicamente per finalità di controllo, all’atto dell’ultimazione della prestazione anche se l’importo della stessa non è determinato o pagato. Come pure all’obbligo di emissione del documento commerciale in presenza di prestazioni eseguite in garanzia, senza addebito di importo, al cliente. Queste ed altre particolarità devono essere gestite tramite il registratore telematico.
In relazione a tali situazioni, la Confederazione ha richiesto un intervento all’Agenzia delle entrate anche in considerazione che nel maxi-emendamento del Governo al D.L. n. 34 del 2019 “Crescita” (che sarà convertito in legge entro la settimana) in materia di registratori telematici viene previsto, per un periodo di sei mesi dall’avvio del nuovo obbligo, la non applicazione di sanzioni “in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto”.
La norma nella sua formulazione letterale, non menzionando la “memorizzazione”, parrebbe finalizzata a rendere non applicabili le sanzioni in capo a coloro che, nel periodo transitorio (sei mesi), inviano telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri (le modalità dovranno essere necessariamente indicate dall’Agenzia) entro il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni continuando a certificare le operazioni mediante rilascio di scontrino o ricevuta fiscale.
L’accoglimento di tale linea interpretativa eviterebbe il rischio di dover applicare sanzioni a chi, incolpevolmente, non è riuscito a dotarsi di registratore telematico.
Seguiranno ulteriori indicazioni agli esiti della richiesta avanzata.

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