Scontrino elettronico, che cos’è, come funziona: domande e risposte

Posted By Daniela Montalbano on Nov 7, 2019 | 0 comments


Scontino elettronico

Dal 1° gennaio 2020 diventerà obbligatorio memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri (scontrini e ricevute fiscali) all’Agenzia delle Entrate.

Chi sono i soggetti interessati?

Sono interessati al nuovo adempimento i soggetti ex art. 22 DPR n. 633/72 (non obbligati al rilascio fattura, se non richiesta dal cliente): cioè, in generale, tutti coloro che oggi emettono ricevuta fiscale o scontrino fiscale dovranno trasmettere telematicamente i corrispettivi dal 1° gennaio 2020 (o dal 1° luglio 2019).

  • le cessioni di beni da parte di commercianti al minuto in locali aperti al pubblico / spacci interni / per corrispondenza / a domicilio / in forma ambulante;
  • le prestazioni alberghiere / somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi (bar, ristoranti), nelle mense aziendali;
  • le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti.

ATTENZIONE: Anche i soggetti forfettari o in regime di vantaggio

La memorizzazione e l’invio telematico dei corrispettivi sostituisce l’obbligo di annotazione dei corrispettivi nell’apposito registro e quello di rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale.

Chi sono i soggetti esonerati?

  • Operazioni art. 2 DPR 696/96 e successive modificazioni (fino a prossimo decreto)
  • Servizi di stampa/duplicati patente (fino a prossimo decreto)
  • Servizi di telecomunicazione / teleradiodiffusione / servizi elettronici resi ai privati (fino a prossimo decreto)
  • Prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone / veicoli / bagagli al seguito (fino a prossimo decreto)
  • Operazioni collegate / connesse / marginali  (fino al 31/12/2019 – dall’1/1/2020: obbligo di RT )
    ≤ 1% a quelle di cui sopra
  • Operazioni a bordo di nave, aereo, treno, nel corso di trasporto internazionale (fino a prossimo decreto)

Cos’è un Registratore Telematico?

Dispositivo dotato di modulo fiscale e capacità di trasmissione telematica, corredato di identificativo fiscale univoco ed in grado di leggere, memorizzare e trasmettere i dati a valenza fiscale. Deve garantire l’autenticità e l’integrità dei dati memorizzati e trasmessi.

Quali sono i contributi a disposizione?

L’Agenzia delle Entrate, allo scopo di agevolare l’acquisto o l’adattamento degli strumenti necessari, ha previsto la concessione di un contributo (entro il 31.12.2020) pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. Il contributo è concesso come credito d’imposta di pari importo, utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24, per ogni strumento acquistato o adeguato.

L’utilizzo del credito d’imposta è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti, mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Come effettuare la procedura di attivazione?

Il R.T. (acquistato o adeguato) viene attivato, associato alla partita IVA del soggetto titolare dei corrispettivi e messo in servizio da un installatore/tecnico abilitato, che deve essere presente nell’elenco pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate. Questo riceve dall’esercente la data di messa in servizio del Registratore Telematico e trasmette la richiesta di attivazione al sistema informatico dell’Agenzia delle entrate.

La fase di attivazione si conclude con la produzione di un QRCODE, a disposizione dell’esercente attraverso il sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Cosa succede se l’esercente ha almeno 3 punti cassa per singolo punto vendita?

C’è la possibilità di utilizzare un unico punto di raccolta (cioè, un unico server RT collegato ai singoli punti cassa).

Se utilizza un server RT, deve certificare annualmente il bilancio di esercizio e dotarsi di un processo di controllo interno (con verifica almeno triennale), dichiarato conforme da soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali (es.: società di revisione) e da Enti abilitati, quali istituti universitari/CNR (solo per la conformità tecnica/informatica).

Cosa succede se l’esercente ha più punti vendita?

La memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi deve avvenire presso ciascun punto vendita.

Nel caso in cui la medesima azienda sia dotata di più punti vendita (e ciascuno dotato di uno o più punti cassa), la trasmissione dei corrispettivi deve essere effettuata da ogni unità locale identificata con il REA attribuito dalla Camera di commercio.

Come e quando bisogna trasmettere i dati?

Il registratore telematico genera e trasmette (su azione dell’esercente) i dati al momento della chiusura giornaliera: genera un file XML, lo sigilla elettronicamente con il certificato dispositivo e lo trasmette telematicamente al sistema informatico dell’Agenzia delle entrate (Sistema AE). La trasmissione dati giornalieri avviene con una frequenza variabile con un valore massimo dell’intervallo di 12 gg e tramite connessione internet.

Cosa succede in caso di interruzione dell’attività?

Nel caso di ferie, chiusura settimanale, etc., il registratore telematico alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati ad importo zero relativi al periodo di interruzione.

Sono previste sanzioni?

La mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o quando gli stessi vengono memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471/1997 (articolo 6, comma 3, e articolo 12, comma 2).

In particolare, la sanzione è pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro.

È prevista, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività stessa, nei casi più gravi di recidiva (quando nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi).

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