Trasporto merci e oggetti esplosivi: ecco il calendario dei divieti di circolazione

Posted By Antonio Alivesi on Lug 6, 2020 | 0 comments


Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto del 12 dicembre 2019 prot. n.578, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha diffuso il calendario relativo alla circolazione fuori dai centri abitati dei veicoli di trasporto merci aventi peso complessivo superiore a 7,5 tonnellate, e dei veicoli adibiti al trasporto di materie ed oggetti esplosivi. La nuova versione del calendario divieti conferma non solo tutte le agevolazioni sul trasporto intermodale, ma anche quelle per i veicoli da/verso il porto di Genova. La circolare è composta da tredici articoli:

  • Articolo 1: oggetto e ambito di applicazione
  • Articolo 2: calendario dei divieti
  • Articolo 3: agevolazioni per i veicoli da/verso l’estero
  • Articolo 4: agevolazioni per i veicoli da/verso la Sardegna
  • Articolo 5: agevolazioni per i veicoli da/verso la Sicilia
  • Articolo 6: agevolazioni per il trasporto intermodale
  • Articolo 7: categorie dei veicoli esentati dal divieto
  • Articolo 8: tipologie delle merci il cui trasporto non è assoggettato al divieto
  • Articolo 9: condizioni per la circolazione in deroga al divieto
  • Articolo 10: procedure per la richiesta di autorizzazione in deroga
  • Articolo 11: procedure per il rilascio dell’autorizzazione prefettizia
  • Articolo 12: trasporto di merci pericolose nei periodi di divieto
  • Articolo 13: disposizioni transitorie per i veicoli da/verso il porto di Genova

IL CALENDARIO DEI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE
I divieti, salvo eventuali deroghe o sospensioni, prenderanno il via dal prossimo fine settimana:

Mese di luglio 2020

  • Sabato 4, dalle ore 08.00 alle 16.00
  • Domenica 5, dalle ore 07.00 alle 22.00
  • Sabato 11, dalle ore 08.00 alle 16.00
  • Domenica 12, dalle ore 07.00 alle 22.00
  • Sabato 18, dalle ore 08.00 alle 16.00
  • Domenica 19, dalle ore 07.00 alle 22.00
  • Venerdì 24, dalle ore 16.00 alle 22.00
  • Sabato 25, dalle ore 08.00 alle 16.00
  • Domenica 26, dalle ore 07.00 alle 22.00
  • Venerdiì 31, dalle ore 16.00 alle 22.00

Mese di agosto 2020

  • Sabato 1, dalle ore 08.00 alle 16.00
  • Domenica 2, dalle ore 07.00 alle 22.00
  • Venerdì 7, dalle ore 16.00 alle 22.00
  • Sabato 8, dalle ore 08.00 alle 22.00
  • Domenica 9, dalle ore 07.00 alle 22.00
  • Venerdì 14, dalle ore 16.00 alle 22.00
  • Sabato 15, dalle ore 07.00 alle 22.00
  • Domenica 16, dalle ore 07.00 alle 22.00
  • Sabato 22, dalle ore 08.00 alle 16.00
  • Domenica 23, dalle ore 07.00 alle 22.00
  • Sabato 29, dalle ore 08.00 alle 16.00
  • Domenica 30, dalle ore 07.00 alle 22.00

SANZIONI
Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose che non ottempera ai provvedimenti di limitazione alla circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431,00 a euro 1.734,00. La violazione comporta anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, e la sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo (art. 6, comma 12 del Nuovo Codice della Strada).