Trasporto pubblico di persone: le regole sulla sicurezza per imprese, conducenti e utenti

Posted By Daniela Montalbano on Mag 27, 2020 | 0 comments


Salvo eventuali proroghe, le misure per il contenimento del contagio da Covid 19 inserite nel Dpcm del 17 maggio 2020, saranno efficaci fino al 14 giugno 2020. Il ministero dell’Interno ha comunicato, con una circolare, alcune indicazioni operative per verificare l’esecuzione corretta degli adempimenti da parte di chi usa i mezzi di trasporto sia privati che pubblici. La ricalibrazione dei controlli si rende necessaria in un momento in cui si prevede l’intensificazione dei flussi del traffico stradale e, di conseguenza, si deve garantire la sicurezza della circolazione.
La circolare considera i mezzi adibiti al trasporto di cose, quelli per il trasporto pubblico di persone, le attività di controllo e le ipotesi sanzionatorie che si possono applicare all’imprenditore o agli altri soggetti specificamente tenuti al rispetto degli obblighi imposti.


PRESCRIZIONI DI SICUREZZA NELL’UTILIZZO DI MEZZO ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE – Fermo restando l’obbligo di utilizzare la mascherina, e di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro dagli altri passeggeri di cui all’art. 3, comma 2 del Dpcm, anche sui mezzi di trasporto pubblico si devono osservare le prescrizioni contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” sottoscritto il 20 marzo 2020 (allegato 14 del Dpcm) e nelle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-/9” (allegato 15 del Dpcm).
Nei seguenti sotto paragrafi sono state individuate ipotesi, numerate in “casi”, alla cui violazione si fa riferimento nell’individuazione delle sanzioni (v. paragrafo 4).

3.1 Prescrizioni di sicurezza nell’utilizzo di mezzo di trasporto di persone in servizio di linea
Nei citati documenti sono contenuti adempimenti posti a carico dell’azienda, dei lavoratori e dei passeggeri. Alcune di queste prescrizioni hanno contenuto obbligatorio e, pertanto, in quanto richiamate dall’art. 8 del Dpcm possono essere oggetto di sanzione quando disattese. Altre, invece, assumono la veste di semplici raccomandazioni che, di norma, e salvo le eccezioni che si diranno nel prosieguo, non possono essere oggetto di sanzione, se non in forza di provvedimenti della Regione o del Sindaco con contenuti precettivi specifici. Di seguito, l’elenco dei principali adempimenti previsti per il settore del trasporto stradale di linea.

3.1.1 Adempimenti a carico dell’azienda che gestisce l’attività di trasporto pubblico
Procedere all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi pubblici e delle infrastrutture nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia, effettuando l’igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali, secondo le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (caso 3.1.1.1); Installare sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri (caso 3.1.1.2); Adottare accorgimenti atti alla separazione del posto di guida o con distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri (caso 3.1.1.3); Predisporre a bordo dei mezzi ed in ogni altro contesto connesso alla fruizione del trasporto pubblico (stazioni autobus, fermate, etc.), le necessarie comunicazioni, anche mediante apposizione di cartelli, che indichino all’utenza le corrette modalità di comportamento (caso 3 .1.1.4); Sospendere, previa autorizzazione dell’Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti titolari, la vendita e il controllo dei titoli di viaggio a bordo (caso 3.1.1.5); Sospendere l’attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti (caso 3.1.1.6); Adottare misure organizzative, con predisposizione di specifici piani operativi, finalizzati a limitare.nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l’attesa del mezzo di trasporto, ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro ( caso 3.1.1.7);Adeguare la frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri, nei limiti delle risorse disponibili (caso 3 .1.1.8);
Procedere anche alla utilizzazione in verticale delle sedute (o occupare(J) le sedute che sono disposte in fila, una dietro l’altra, senza alternanza tra posti vuoti e posti occupati). Ciò al fine di perseguire una migliore e funzionale capienza dei mezzi di trasporto pubblico e ottimizzare gli spazi, fermo restando l’obbligo di indossare una mascherina di protezione;
Sugli autobus e sui tram, contrassegnare con marker i posti che non possono essere occupati al fine di garantire un numero massimo di passeggeri, compatibile con il rispetto della distanza di un metro tra gli stessi (caso 3.1.1.9).

3.1.2 Raccomandazioni per le imprese di trasporto pubblico di linea
Dove è possibile, installare apparati per l’acquisto in self-service dei biglietti, che dovranno essere sanificati più volte al giorno, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza (caso 3.1.2.1).

3.1.3 Adempimenti a carico dei conducenti e del personale viaggiante di supporto
Utilizzare gli appositi dispositivi di protezione individuale previsti dal Protocollo ove non sia possibile, per tutto il personale viaggiante, mantenere le distanze di un metro tra di loro e/o con l’utenza (caso 3.1.3.1);Fare in modo che la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo avvenga secondo flussi separati, utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un’apertura differenziata delle porte (caso 3.1.3.2);
Non consentire l’accesso di un numero di persone superiore a quello determinato in base alla capienza del veicolo ed al rispetto della distanza di sicurezza tra passeggeri. Il conducente di autobus e tram può evitare di effettuare fermate per la salita di passeggeri, al fine di garantire il rispetto del numero massimo di soggetti trasportabili e consentire il rispetto della distanza di un metro tra gli stessi (caso 3.1.3.3).

3.1.4 Raccomandazioni per tutti gli utenti del servizio pubblico
Secondo quanto previsto dalle citate Linee guida, la responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire il distanziamento sociale e l’osservanza delle misure igieniche, nonché per prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio. Tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico, per realizzare tali obiettivi, devono improntare i propri comportamenti al rispetto delle seguenti indicazioni:
Non usare il trasporto pubblico se si hanno sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore, ecc.) (caso 3.1.4.1);Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app (caso 3.1.4.2); Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all’interno delle stazioni o a11e fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone (caso 3.1.4.3);

Salire e scendere dal mezzo secondo flussi separati, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro e le prescrizioni esposte sul mezzo (caso 3.1.4.4);Sedersi solo nei posti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dagli altri occupanti (caso 3.1.4.5);Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente (caso 3.1.4.6);
Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso (caso 3.1.4.7);Indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca (caso 3.1.4.8).
Prescrizioni di sicurezza nell’utilizzo di mezzo di trasporto di persone in servizio non di linea (taxi cd NCC)


Per quanto riguarda il trasporto pubblico non di linea, il Protocollo e le Linee guida raccomandano di dotare le vetture in servizio di taxi o NCC di paratie divisorie che, durante l’emergenza, possono essere installate anche se non omologate e senza aggiornamento della carta di circolazione. Sono indicate le seguenti ulteriori prescrizioni:
Uso dei dispositivi di protezione da parte del conducente (caso 3 .2.1); Trasporto sui soli sedili posteriori di non più di due passeggeri, distanziati il più possibile tra loro (caso 3.2.2);
Uso di idonei dispositivi individuali di protezione (mascherina) da parte dei passeggeri. In mancanza di dispositivi potrà essere trasportato un solo passeggero (caso 3.2.3);

Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri, dovranno essere replicate modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l’uso di mascherine (3.2.4).
È possibile che in sede locale nella materia siano previste maggiori o ulteriori restrizioni, cui l’operatore dovrà riferirsi per l’individuazione del precetto violato.